INFORMAZIONI
prossima riunione del Consiglio Direttivo programmata per sabato 11 maggio 2024
(si prega controllare chiusura ufficio riportata nella pagina “orari al pubblico”)
(E’ consigliabile telefonare in anticipo per fissare un’appuntamento)
Il farmacista, laureato e abilitato all’esercizio della professione, che intenda iscriversi all’Albo deve presentare domanda di iscrizione all’Ordine nella cui circoscrizione ha la sua residenza o intende esercitare la professione (domicilio).
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Collegarsi al sito: FOFI rete unica federale https://fofiruf.it/iscrizione-albo
per la compilazione della domanda di iscrizione, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale (o tessera sanitaria).
da allegare alla domanda d’iscrizione e/o re iscrizione
ricevuta del versamento di EURO 168,00 da effettuarsi sul c/c/p n.8904 (per la Sicilia) intestato all’Agenzia delle Entrate/Centro operativo di Pescara -presso tutti gli Uffici Postali o rivendita di tabacchi abilitata-.
consegnare all’ufficio dell’Ordine
due foto formato tessera (utili per necessità di archivio). Per il tesserino in formato plastificato una ulteriore foto deve essere inviata per posta elettronica in formato jpg alla mail dell’Ordine segreteria@ordinefarmacistitrapani.it (vedi sotto ulteriori notizie alla voce “TESSERINO PROFESSIONALE”).
allegare o inviare copia del versamento della somma di €335,00
- (EURO 105,00 per tassa 1^ iscrizione o re iscrizione + EURO 230,00 per tassa annuale) somma da versare con bonifico –causale “1^ iscrizione Albo”- al seguente IBAN:
IT 75 W 07601 16400 0000 10004919 - marca da bollo di EURO 16,00 (per l’istanza d’iscrizione e/o re iscrizione)
per la presentazione telematica è necessario produrre il modulo annullamento bollo
Considerato che quest'Ordine effettua la verifica di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda di iscrizione, compreso il possesso del titolo abilitante e la sussistenza di eventuali precedenti penali, SI INVITA A NON RILASCIARE FALSE DICHIARAZIONI in quanto, d’ufficio, si provvederà -ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente- a segnalare il reato di falsa dichiarazione e/o dichiarazione mendace alla Procura della Repubblica, con conseguenze di natura penale e la eventuale/susseguente revoca dell'iscrizione all’Albo.
Nella istanza per l’iscrizione in autocertificazione si dovrà, tra le altre cose, dichiarare di aver letto il Codice Deontologico – clicca qui
suggerimento: si consiglia la richiesta del certificato di abilitazione -alla segreteria dell’Università- con indicazione del voto finale (è utile per i concorsi) ovvero, considerati i costi, richiedere -a voce- solo il voto di abilitazione.
ENPAF
A norma dell’art.21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all’Albo è obbligatoria l’iscrizione all’ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti – www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi.
A. CONTRIBUTO PENSIONISTICO
Il contributo pensione per l’anno 2024 è di euro 5.316,00. Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33,33% (euro 3.559,00), del 50% (euro 2.680,00), dell’85% (euro 835,00), maturando così una pensione proporzionata all’importo pagato.
Si rammenta che:
- solo il lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario (disoccupazione certificata presso un centro per l’impiego) ed il pensionato ENPAF -non esercitante la professione del farmacista- possono chiedere la riduzione fino all’85%;
- gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione di farmacista (o che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da ENPAF) possono chiedere solamente la riduzione del 50%;
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
- non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell’ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).
La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può essere mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la disoccupazione diventa “volontaria” e la quota ENPAF passa al 50%.
La pensione si matura a 68 anni e 9 mesi dopo almeno 30 anni di iscrizione all’Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista
B. CONTRIBUTO NON PENSIONISTICO
Al lavoratore dipendente come farmacista che non intende maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un contributo di solidarietà pari al 3%, che corrisponde ad €202,00 all’anno. Dall’1/1/2014 per gli iscritti in stato di disoccupazione involontaria (disoccupazione certificata), l’aliquota contributiva passa dal 3% all’ 1% e viene disposta d’ufficio direttamente dall’ENPAF: per l’anno 2024 l’importo è di €97,00.
Contributo concesso solo agli iscritti all’Albo, per la prima volta dopo il 01.01.2004, ed è a fondo perduto e non matura pensione.
IMPORTANTE: Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d’ufficio, occorre un’apposita domanda.
La richiesta va redatta su modulo scaricabile all’indirizzo www.enpaf.it -“modulistica”- oppure richiedibili all’Ufficio dell’Ordine ed è da inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte dell’iscritto direttamente all’ENPAF entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo.
Pertanto, ad esempio, un iscritto nell’anno 2020 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2021. Tuttavia, i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell’ENPAF a marzo dell’anno seguente alla propria iscrizione (nel caso dell’esempio marzo 2021), comprensiva della quota relativa all’anno di iscrizione (2020) e della quota per il secondo anno (2021);
si consiglia di comunicare la propria scelta entro breve periodo e comunque entro l’anno di iscrizione.
Si informa inoltre che, qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione (nel nostro caso anno 2021), termine perentorio, verrà d’ufficio attribuita la quota intera per almeno un triennio (l’anno di prima iscrizione e i due successivi).
Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno o per almeno la metà più uno dei giorni del periodo di prima iscrizione.
Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata, non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.
I nuovi iscritti sono invitati a consultare il sito dell’Enpaf alla pagina “Area FAQ”.
TESSERINO D’ISCRIZIONE
I tesserini rilasciati dagli Ordini non hanno natura di documento di identità personale, ma comprovano l’iscrizione all’Albo professionale.
Il primo rilascio del tesserino di iscrizione all’Albo è gratuito.
L’interessato deve produrre una foto di data recente in formato jpg (inviata per mail) -per il tesserino plastificato-.
Il tesserino è rilasciato esclusivamente e personalmente nelle mani dell’interessato presso i nostri uffici.
All’atto della cancellazione o del trasferimento dell’iscritto, il tesserino deve essere riconsegnato all’Ordine.
Alla di 5 anni il tesserino deve essere consegnato e ne va richiesto uno nuovo, con foto recenti.
Se si smarrisse o si subisse un furto del tesserino professionale, il fatto dovrà essere denunciato alle autorità competenti e copia della denuncia dovrà essere presentata alla Segreteria dell’Ordine.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Ogni iscritto all’Albo Professionale, senza eccezioni e indipendentemente dall’attività professionale che esercita, è obbligato dalle norme vigenti a possedere una casella di Posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (più noto come “decreto anticrisi”), poi convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il provvedimento, infatti, dispone -tra l’altro- che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
La PEC è, a tutti gli effetti, lo strumento da utilizzare per tutte le comunicazioni da e con la Pubblica Amministrazione, comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet senza recarsi presso gli Uffici della stessa, permette di dare ad un messaggio di posta elettronica la piena validità legale -nei casi previsti dalla normativa- garantisce data e ora riferiti all’accettazione e alla consegna del messaggio e l’integrità del contenuto trasmesso.
Tutto questo, ovviamente, per semplificare le comunicazioni fra i professionisti e i loro enti esponenziali, e più in generale con le pubbliche amministrazioni, riducendo sensibilmente tempi e costi grazie alla sostituzione di gran parte delle comunicazioni cartacee inviate per raccomandata: invio di documentazione, richieste, concorsi, gare, notifiche di atti giudiziari, etc.
L’obbligo di impiegarlo, tuttavia, sussiste e proprio per agevolare i suoi iscritti, l’Ordine di Trapani offre gratuitamente una casella PEC a tutti i farmacisti iscritti all’Albo professionale. Per ogni farmacista neo iscritto la Segreteria dell’Ordine provvederà alla personale richiesta e successiva assegnazione.
CREDITI ECM per i neo iscritti
Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
I nuovi iscritti sono esentati dall’acquisizione di crediti ECM per il primo anno, mentre per gli anni successivi si dovranno acquisire almeno 50 crediti per anno.
Per l’elenco delle esenzioni e/o esoneri clicca qui.